lunedì 13 novembre 2017

CONSOB/BANCA d'ITALIA: la chiave del problema è nella "unsolicited assistance" (aiuto non richiesto)


Carlo Biancheri

Sulla vicenda della vigilanza delle banche venete, commissariate e poi cedute, sono stati scritti fiumi di inchiostro ed abbiamo ascoltato profluvi di parole, la maggior parte a sproposito, come ormai avviene di consueto nelle analisi che si vogliono documentate o nei proclami politici del paese di Pulcinella.
Ne trattiamo, soprattutto, per svelare non ai nostri venticinque lettori che già lo sanno, ma a chi  si aggiungesse a loro che l’opinione pubblica è spesso sviata da faziosi, incompetenti o manipolatori.
Abbiamo sentito fino alla noia nei programmi televisivi dei moralizzatori della sinistra dura e pura, segnatamente la Gabanelli, ribadire che, se ci fossero stati i famosi scenari probabilistici nell’informazione contenuta nel prospetto di offerta dei titoli emessi dalle banche fallite, i poveri risparmiatori non sarebbero stati tratti in inganno. Di più, Giannini di Repubblica ha scritto che,  a fronte della risposta della Consob, in base alla quale gli scenari non si potevano inserire, in ragione delle disposizioni comunitarie -va ricordato agli immemori che la legge nazionale non può contrastare con quella europea, pena la condanna da parte della Corte di Giustizia e financo la disapplicazione  della norma in contrasto  con il diritto comunitario da parte degli stessi giudici italiani, a seguito della giurisprudenza della Corte Costituzionale- seppure non fossero previsti dalla normativa UE, nulla vietava che potessero esser aggiunti al prospetto.
Premesso che quasi nessun investitore legge i prospetti e se li legge sarebbe utile verificare quel che ha capito, le cose non stanno affatto come  hanno sostenuto i due giornalisti, evidentemente “imboccati” da qualche quinta colonna che mal conosce la regolamentazione europea, in quanto, in virtù della cosiddetta procedura Lamfalussy che regge ormai la normativa europea nel settore finanziario e cioè:
primo livello (Regolamento o direttiva comunitaria) dove si stabiliscono i principi; 
seguono le norme applicative e cioè il secondo  livello, in base al quale le Autorità europee di settore, ESMA nella fattispecie, propongono alla Commissione europea le disposizioni applicative e la Commissione normalmente le adotta e tutte le norme di cui sopra sono giustiziabili dinanzi alla Corte di Giustizia, la Consob ha chiesto di inserire gli scenari, fondati su ipotesi controverse, che nessuno applica in sede internazionale - negli Stati Uniti la SEC lo consente, ma vuole che i collocatori dei titoli, cioè gli intermediari, siano corresponsabili con l’emittente i titoli di quanto descritto, col risultato che nessuno si sogna di prevederli nel prospetto, temendo una class action – ma è rimasta completamente isolata in ambito ESMA e, pertanto, la Commissione europea non li ha previsti nell’emanare le norme di livello 2.
Perché non si può aggiungere nulla al prospetto? Perché il prospetto vale per tutta Europa senza bisogno di approvazione ulteriore da parte di un’altra autorità competente e cioè gode del passaporto europeo. Se i cosiddetti “opinionisti”, ma soprattutto i parlamentari pentastellati o della Lega che si sono lanciati nel dibattito della Commissione  bicamerale sulle banche con una serie di castronerie, studiassero e si documentassero – sono pagati per questo…- prima di scrivere o di parlare, ne godrebbe il paese. Basterebbe che dessero un’occhiata al considerando 4 del Regolamento 2017/1129  sul prospetto di offerta pubblica (che non aggiunge nulla di nuovo sul punto alla precedente direttiva 2003/71/CE, ora abrogata) e che qui riportiamo: ”Approcci divergenti determinerebbero la frammentazione del mercato interno, in quanto gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato sarebbero sottoposti a norme diverse nei diversi Stati membri, il che potrebbe impedire che i prospetti approvati in uno Stato membro possano essere utilizzati negli altri Stati membri”. Bisogna essere Einstein per capirlo? E tant’è…
Nella Commissione bicamerale in questione naturalmente i parlamentari di quel gruppo, che non riusciamo a definire e che cresce nei sondaggi nel paese dei… , questo argomento lo hanno ripreso, con la conoscenza e l’equilibrio che li contraddistingue.
Ma c’è di più, uno del M5S,dal tono un novello Torquemada, voleva a tutti i costi mettere in crisi una della due Autorità di vigilanza e quindi ha chiesto in tono perentorio al Direttore Generale della Consob, Apponi, perché mai la Consob stessa non avesse chiesto il parere alla Banca d’Italia nel 2012 in occasione dell’emissione di obbligazioni subordinate da parte di una delle banche, essendo la richiesta di parere obbligatoria ai sensi del Testo Unico sugli intermediari finanziari… ”Perché non lo abbiamo autorizzato noi quel prospetto”. La risposta ha spiazzato il deputato evidentemente provvisto di una conoscenza amatoriale del settore ed infatti, non fidandosi della risposta e credendo di esser stato ingannato, ha ripetuto la domanda al Direttore della Vigilanza di Banca d’Italia Barbagallo, il quale non aveva elementi per rispondere.
L’incauto gridava ma non conosceva la normativa europea che nella direttiva 2003/71 CE all’art.2 m (ii) prevede appunto che per i titoli diversi dal capitale – come le obbligazioni subordinate in questione – ammessi a negoziazione od offerti al pubblico è consentito all’emittente di scegliere lo Stato membro dove l’Autorità competente approverà il prospetto, in quanto, trattandosi di titoli di debito, sono considerati meno rischiosi della partecipazione al capitale come sono le azioni; solitamente  lo Stato è il Lussemburgo che approva tutto in quattro e quattrotto. La stessa disposizione, peraltro, si ritrova nel Regolamento del 2017 al considerando 69. Ragazzi, una ripassata?
Che è successo nella vigilanza? Guido Carli vedeva nel ruolo di Consob e di Banca d’Italia in materia di vigilanza l’esemplificazione dell’aquila a due teste degli Asburgo. E questo sarebbe anche vero se  le due Autorità si parlassero… Ma le autorità che vigilano sulla stabilità sono troppo preoccupate di tutelare i correntisti, come è stato giustamente scritto da qualcuno, e se ne infischiano degli investitori se l’intermediario non fallisce. Forse negli Stati Uniti il Comptroller of Currency che fà la vigilanza sulle banche  - non è la Federal Reserve come comunemente si crede in Italia…- dà informazioni alla SEC che vigila sui mercati ed intermediari di borsa? Si, col contagocce…
O nello stesso Bafin, Single Regulator, ci si passa agevolmente l’informazione tra chi vigila sulla stabilità degli intermediari – pensiamo al caso Deutsche Bank ed ai suoi investimenti in derivati…-  con quelli che vigilano sui mercati finanziari? Abbiamo ragioni per non crederlo… Non parliamo della Banque de France e della AMF. Si tratta di preoccupazioni e di finalità diverse dei vigilanti che nei decenni non si è riusciti a riconciliare, anche perché chi non è del settore ignora che il quadro cambia in continuazione… ”Pensavamo di risolvere noi il problema …” ha dichiarato Barbagallo.
Per questa ragione, tra l’altro, i principi internazionali della IOSCO-International Organization of Securities Commissions con i quali il FMI valuta gli Stati periodicamente, sia per quanto attiene alla legislazione che alla prassi di vigilanza per verificarne l’adeguatezza ed il rischio sistemico, prevedono che tra le autorità di vigilanza del settore bancario e di quello del mercato borsistico, vi sia la cosiddetta “unsolicited assistance” oltreché tra Autorità omologhe, nazionali ed internazionali. L’assistenza consiste nel fatto che se un’autorità trova nel corso, ad esempio, di un’ispezione una violazione della normativa di competenza dell’altra Autorità la debba informare, anche senza esserne stata richiesta. Detto approccio è contenuto nel famoso protocollo di cooperazione in essere tra la Consob e la Banca d’Italia che evidentemente non ha funzionato perché la Consob è stata informata con grave ritardo circa le violazioni nel metodo di determinazione del prezzo delle azioni offerte al pubblico di una delle banche in questione. La unsolicited assistance è confluita, peraltro, nella normativa comunitaria del settore dei servizi finanziari.
Questo è l’arcano. Certo la Consob poteva essere maggiormente proactive, avendone i mezzi…, ma si sconta la mentalità delle consorterie di questo povero paese che certo non merita  - o forse sì…- di cadere nelle mani di un Grillo o del Cavaliere che ha così ben operato o del Salvini…